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Sez. 3, Sentenza n. 10116 del 15/10/1997 (Rv. 508925 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Opposizione di terzo revocatoria - Creditore opponente avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore - Asserita collusione tra debitore e terzo - Contenuto dell'atto di citazione in opposizione revocatoria - Specifica indicazione del giorno della materiale conoscenza della collusione e della relativa prova - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508925-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

Il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l'onere di indicare specificamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, comma secondo, cod. proc. civ., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, una ipotesi di "mancata esposizione dei fatti" richiesta dall'art. 163, n. 4, cod. proc. civ., cui il successivo art. 164, comma quarto, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto "ex nunc", trattandosi di vizio inerente non alla "vocatio in ius", ma alla vera e propria "editio actionis"), atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 656, Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)