Sez. 2, Sentenza n. 2574 del 12/04/1983 (Rv. 427442 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONE DIVISIONALE - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI BENI DETERMINATI - LIMITE EX ART. 732 CODICE CIVILE AL DIRITTO DI DISPORRE LIBERAMENTE DELLA QUOTA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - LIMITI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONE DIVISIONALE - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DI BENI DETERMINATI - LIMITE EX ART. 732 CODICE CIVILE AL DIRITTO DI DISPORRE LIBERAMENTE DELLA QUOTA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE - LIMITI.*
Nella vendita, specificamente riferita ai diritti di comproprietà del coerede su determinati beni, può ravvisarsi, per presunzione "iuris tantum", un trasferimento sostanzialmente rivolto a far subentrare l'acquirente nella globalità delle posizioni riconducibili alla comunione ereditaria, e, quindi, una vendita della quota ereditaria, soggetta, a norma dell'art. 732 codice civile, alla prelazione ed al riscatto degli altri coeredi, solo quando detti beni esauriscano i cespiti della comunione ereditaria. Qualora, invece, tale contratto si riferisca ad alcuni soltanto dei beni in comunione, partitamente indicati, la ricorrenza di una vendita di parte della quota ereditaria, parimenti soggetta all'applicazione della citata norma, postula la positiva dimostrazione, a carico del coerede che eserciti la prelazione ed il riscatto, della discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, cioè la prova che questi ultimi abbiano in effetti inteso realizzare la suddetta sostituzione globale dell'acquirente nella posizione ereditaria dell'alienante, sia pure limitatamente ad una frazione della quota ereditaria. (V 1609/81, mass n 412276; (V 2978/80, mass n 406721).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)