Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 06/05/1980 (Rv. 406721 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI BENI DETERMINATI O DI QUOTE DI ESSI - LIMITE EX ART 732 COD CIV AL DIRITTO DI DISPORRE LIBERAMENTE DELLA QUOTA - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTRASTO DEL PREDETTO LIMITE CON IL PRINCIPIO DI PARITA EX ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DI BENI DETERMINATI O DI QUOTE DI ESSI - LIMITE EX ART 732 COD CIV AL DIRITTO DI DISPORRE LIBERAMENTE DELLA QUOTA - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTRASTO DEL PREDETTO LIMITE CON IL PRINCIPIO DI PARITA EX ART 3 COST - INSUSSISTENZA.*
Il limite posto dall'art 732 cod civ al diritto di disporre liberamente della quota al fine di evitare l'ingresso di estranei nella comunione ereditaria, mentre non si pone in contrasto con il principio di parita ex art 3 cost, peraltro non trova applicazione per le alienazioni di uno o piu beni determinati o a quote di essi, allorquando questi, nella comune intenzione delle parti contraenti, attraverso la valutazione degli elementi concreti della fattispecie - quali lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entita delle cose vendute - non costituiscano una quota ereditaria, questa intendendo come parte del patrimonio del defunto. (V 2423/78, mass n 391827; (V 5272/77, mass n 388925; (V 22/75, mass n 373128; (Conf 2866/76, mass n 381613).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)