diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1609 del 18/03/1981 (Rv. 412276 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ALIENAZIONE DI BENI EREDITARI DA PARTE DEL COEREDE - PRESUNZIONE DI COMPRAVENDITA DI QUOTE EREDITARIE E NON DI BENI DETERMINATI - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412276-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ALIENAZIONE DI BENI EREDITARI DA PARTE DEL COEREDE - PRESUNZIONE DI COMPRAVENDITA DI QUOTE EREDITARIE E NON DI BENI DETERMINATI - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*

In caso di alienazione di beni ereditari da parte del coerede, la presunzione iuris tantum - ai fini del retratto successorio, ai sensi dell'art 732 cod civ - che le parti abbiano inteso compravendere quote (o parti di quote) ereditarie e non beni determinati, sussiste soltanto nell'ipotesi di cessione di quota (o di parte di quota) dell'unico cespite ereditario, e non pure qualora nell'asse siano compresi altri beni, rimasti estranei alla compravendita. (V 2978/80, mass n 406721; (V 2866/76, mass n 381613; (V 3079/69, mass n 343013; (V 1055/69, mass n 339541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)