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Sez. 3, Sentenza n. 4493 del 10/07/1986 (Rv. 447243 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ - IMPOSIZIONE E LOCATORE DELLA EFFETTUAZIONE DI APPREZZABILI OPERE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA SU ALTRO IMMOBILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447243-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ - IMPOSIZIONE E LOCATORE DELLA EFFETTUAZIONE DI APPREZZABILI OPERE DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA SU ALTRO IMMOBILE - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai fini dell'esclusione della necessità del locatore che, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950, legittima la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, non può essere imposto al locatore stesso di eseguire su altro immobile, di cui abbia la disponibilità, apprezzabili opere di trasformazione edilizia onde renderlo idoneo a soddisfare la dedotta necessità. (Conf 0497/85, mass n 438706; (Conf 1418/64, mass n 302004).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)