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Sez. 3, Sentenza n. 497 del 28/01/1985 (Rv. 438706 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ELIMINAZIONE DELLO STATO DI NECESSITÀ - IMPOSIZIONE AL LOCATORE DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE ACCORGIMENTI E RIPIEGHI O DI SUBIRE ONERI GRAVOSI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438706-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - ELIMINAZIONE DELLO STATO DI NECESSITÀ - IMPOSIZIONE AL LOCATORE DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE ACCORGIMENTI E RIPIEGHI O DI SUBIRE ONERI GRAVOSI - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai fini dell'esclusione della necessità del locatore che, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950, legittima la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, non può essere imposto al locatore stesso di adottare accorgimenti e ripieghi o di subire gravosi oneri al fine di rimuovere od attenuare lo stato di disagio da lui lamentato e consentire così al conduttore il godimento della proroga legale del rapporto locatizio. (Conf 1418/64, mass n 302004).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)