Sez. 3, Sentenza n. 5174 del 02/06/1990 (Rv. 467533 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE - REQUISITI - SOPRAVVENUTA INAGIBILITÀ DELL'ALLOGGIO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - ELIMINABILITÀ DELLA INAGIBILITÀ MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE - IMPOSIZIONE AL LOCATORE DEL RELATIVO ONERE - INAMMISSIBILITÀ.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE - REQUISITI - SOPRAVVENUTA INAGIBILITÀ DELL'ALLOGGIO DEL LOCATORE - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - ELIMINABILITÀ DELLA INAGIBILITÀ MEDIANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE - IMPOSIZIONE AL LOCATORE DEL RELATIVO ONERE - INAMMISSIBILITÀ.*
Ai fini del recesso dal contratto di locazione di immobile urbano, la necessità di destinare lo stesso ad abitazione propria o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, prevista dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non differisce concettualmente dall'urgente ed improrogabile necessità di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, essendosi il legislatore riferito, in entrambi i casi, ad un concetto di necessità relativo e non assoluto, cioè all'esigenza attuale e concreta del locatore di disporre dell'immobile non solo quando, per circostanze verificatesi dopo la Costituzione del rapporto locatizio, egli sia venuto a trovarsi privo di alloggio, ma anche quando la situazione abitativa, per sopraggiunte apprezzabili circostanze, non possa più continuare allo stesso modo ovvero non sia più consona alle proprie esigenze, con la conseguenza che sussiste tale situazione qualora il locatore occupa un alloggio che, per sopravvenuti eventi naturali, quale un sisma, sia divenuto inabitabile, (nella specie, perché privo dei servizi igienici), a nulla rilevando che mediante opere di ristrutturazione possano essere eliminate le condizioni di inabilità, giacché non può essere imposto al locatore di subire gravosi oneri al fine di rimuovere o attenuare lo stato di disagio da lui lamentato e così consentire al conduttore il godimento della proroga del rapporto locatizio. (V 4493/86, mass n 447243; (V 497/85, mass n 438706; (V 2130/82, mass n 419997; (V 168/81, mass n 410573).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)