Sez. L, Sentenza n. 2921 del 26/02/2003 (Rv. 560731 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti anteriori al 1 gennaio 2001 - Ripetibilità - Necessità della sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa anteriore ai fini della ripetizione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Le prestazioni pensionistiche o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall'INPS prima del 1 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta nell'art. 1, commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesino, duecentosessantatreesimo e duecentosessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)