Sez. L, Sentenza n. 19852 del 04/10/2004 (Rv. 577520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Disciplina ex art. 1, commi duecentosessanta e ss., legge n. 662 del 1996 - "Ius superveniens" ex art. 38, commi settimo e ss., legge n. 448 del 2001 - Giudizi pendenti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dall'INPS in data anteriore al primo gennaio 1996 sono ripetibili alla stregua delle disposizioni recate dall'art. 1, commi duecentosessanta e ss., legge n. 662 del 1996 che hanno sostituito, per intero e in via transitoria, la precedente disciplina di cui all'art.52 della legge n.88 del 1989, derogatoria dell'art. 2033 cod.civ. Dette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ex art. 38, commi settimo e ss., della legge n. 448 del 2001, senza che risultino violati parametri costituzionali o che si renda necessaria un'interpretazione adeguatrice, atteso che il legislatore ha operato un bilanciamento dei contrapposti interessi, degli enti erogatori e degli assicurati, salvaguardando le esigenze vitali di questi ultimi con la previsione dell'attenuazione del debito di restituzione e della gradualità del recupero.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1995 num. 662 art. 1 com. 260, Legge 28/12/2000 num. 448 art. 38 com. 7, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 03/09/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)