diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10653 del 07/07/2003 (Rv. 564851 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa - Collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Insussistenza - Errore materiale nel dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564851-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione. (Nella specie, la difformità tra dispositivo e motivazione concerneva la individuazione della data in riferimento alla quale doveva ritenersi intangibile il recupero di somme indebitamente erogate dall'INPS, affermandosi, in dispositivo, che non erano dovute le somme ripetute fino al 31 dicembre 1995 e, in motivazione, l'intangibilità del recupero già operato fino al 31 dicembre 1996: la S.C. ha ravvisato in tale divergenza una ipotesi di errore materiale nel dispositivo, giacché la data indicata in motivazione era sorretta dal riferimento alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, commi duecentosessantesimo e seguenti, ha dettato una nuova disciplina della ripetizione dell'indebito previdenziale, stabilendo la salvezza dei recuperi di pagamenti indebiti già conseguiti prima della entrata in vigore della medesima legge e cioè quelli realizzati sino al 31 dicembre 1996).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)