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Sez. L, Sentenza n. 14845 del 03/08/2004 (Rv. 575182 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo - Conseguenza - Nullità della sentenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575182-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, e peraltro, si possa escludere che sia l'esito di un ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo. (Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza che nel dispositivo, pronunziando l'accoglimento dell'appello, aveva respinto "ogni altra domanda dell'appellante", mentre in motivazione aveva dato atto che correttamente doveva intendersi "ogni altra domanda dell'appellato", avendo rilevato che l'accoglimento integrale dell'appello non si conciliava con il rigetto di domande dell'appellante e che quest'ultimo non aveva proposto alcuna domanda cui potesse riferirsi il rigetto, mentre una domanda era stata proposta dall'appellato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)