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Sez. L, Sentenza n. 16988 del 29/11/2002 (Rv. 558833 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa - Collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Insussistenza - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558833-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata (salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza). Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione. (Nella specie, secondo la S. C. dispositivo e motivazione consentivano di conseguire il medesimo bene della vita, cioè l'inquadramento nella qualifica pretesa, mentre la reciproca divergenza riguardava soltanto la data di decorrenza dello stesso inquadramento; inoltre la data stabilita nel dispositivo, non risultando ancorata ad alcun elemento acquisito al processo, appariva frutto di evidente errore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)