Sez. 2, Sentenza n. 1777 del 11/06/1971 (Rv. 352274 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONSULENZA D'UFFICIO IN ORDINE ALLA INCIDENZA DELL'INVALIDITA ED ALLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONSULENZA D'UFFICIO IN ORDINE ALLA INCIDENZA DELL'INVALIDITA ED ALLA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito non e vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, e puo dissentirne, ed il suo convincimento circa l'esistenza e la maggiore o minore gravita delle infermita dell'assicurato ed il grado della loro incidenza causale nella riduzione della capacita di guadagno dello stesso e incensurabile in Sede di legittimita, sempre che del dissenso sia data adeguata e giustificativa motivazione. Pertanto, detto giudice ha l'Obbligo di esporre le ragioni che lo inducano a dissentire dal parere e dalle conclusioni del consulente di ufficio, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, in modo che sia data la possibilita di controllare gli elementi di cui si e avvalso per giungere a diversa soluzione ed, in particolare, deve valutare adeguatamente gli argomenti su cui il consulente si e fondato e dimostrarne l'erroneita, risolvendosi altrimenti l'omesso ed insufficiente esame di tali argomenti in omissione od insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia. (V 2983'69, mass n 342868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)