Sez. 2, Sentenza n. 2983 del 12/08/1969 (Rv. 342868 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONSULENZA TECNICA IN ORDINE ALLA INCIDENZA DELLA INVALIDITA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONSULENZA TECNICA IN ORDINE ALLA INCIDENZA DELLA INVALIDITA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Per quanto concerne l'incidenza invalidante delle infermita lamentate, il giudice di merito puo dissentire dal parere espresso dai consulenti tecnici, dando adeguata giustificazione del proprio convincimento, sulla base del principio secondo cui egli deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Tale principio e pienamente valido anche nei giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, per i quali e obbligatoria la nomina del consulente tecnico, poiche detta obbligatorieta non muta la natura del rapporto professionale, che lega gli ausiliari al giudice, e che conferisce solo a quest'ultimo il potere-dovere di valutare tutti gli elementi della controversia e decidere il giudizio. Siffatta valutazione e incensurabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici, ed a detto fine il giudice di merito deve dimostrare di aver esaminato anche i contrari argomenti del consulente tecnico con indicazioni delle ragioni del dissenso, al fine di rendere possibile il controllo circa la coerenza, adeguatezza e logicita della decisione. (V 2625-68, massima n 335122 1166-68, massima n 332660 2271-67, massima n 329475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 463, Cod. Proc. Civ. art. 441, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)