Sez. 2, Sentenza n. 516 del 22/02/1972 (Rv. 356508 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEI CONSULENTI - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEI CONSULENTI - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito puo dissentire dal parere espresso dai consulenti tecnici, poiche, a norma dell'art 116 cod proc civ, egli deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento; salvo che la legge disponga altri meriti. Tale principio vale anche nell'ipotesi di pareri espressi da consulenti tecnici in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, poiche l'obbligatorieta della nomina non vale a mutarne la natura di ausiliare del giudice, chiamato solo a prospettare il risultato degli accertamenti tecnici compiuti e ad esprimere il proprio avviso sulle questioni tecniche, per cui spetta sempre al giudice di merito il potere di valutare il parere tecnico e di discostarsene, ove non lo ritenga convincente. In tale ultima ipotesi la decisione e censurabile in Sede di legittimita ove il giudice venga meno all'Obbligo di fornire un'adeguata motivazione delle ragioni che lo inducano a dissentire dal parere espresso dai consulenti. Perche la motivazione possa ritenersi adeguata e necessario che il giudice dimostri di aver valutato non solo gli argomenti sui quali il consulente, di cui non condivide le conclusioni, ha fondato il proprio parere, ma anche le censure formulate dalla parte alla consulenza e di natura tale che, se fondate, porterebbero a soluzione diversa, cosi da rendere possibile il controllo della coerenza, adeguatezza e logicita della ragione del decidere. (Conf 1777'71, mass n 352274; 597'71, mass n 350311).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)