Sez. L, Sentenza n. 5178 del 12/06/1987 (Rv. 453783 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - RETRIBUZIONE - ADEGUATEZZA - NECESSITÀ - COMPENSAZIONE DELLA PRESTAZIONE DOMENICALE CON RIPOSO IN GIORNATE NON FESTIVE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - RETRIBUZIONE - ADEGUATEZZA - NECESSITÀ - COMPENSAZIONE DELLA PRESTAZIONE DOMENICALE CON RIPOSO IN GIORNATE NON FESTIVE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro, debba essere riconosciuta un'adeguata retribuzione per tale prestazione, anche se compensata dal riposo in giornata non festiva. Peraltro, il diritto alla retribuzione anzidetta va escluso nel caso in cui la disciplina contrattuale preveda forme implicite ed indirette, pur se non specifiche, di remunerazione del disagio conseguente al lavoro domenicale. (V 5667/84, mass n 437341; (V 3491/83, mass n 428381).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)