Sez. L, Sentenza n. 12095 del 24/05/2007 (Rv. 597227 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Sentenza del giudice di rinvio applicativa del principio di diritto - Ricorso per cassazione avverso di essa - Decisione delle Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, intervenuta al tempo della pronuncia del giudice di rinvio - Enunciazione del principio di diritto di segno diverso rispetto al principio enunciato nella sentenza rescindente - Potere della Corte di cassazione di rimuovere gli effetti della sentenza rescindente sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale - Esclusione - Fattispecie in tema di minimale contributivo e di obbligo di corrispondere i contributi - Di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per servizio di mensa aziendale istituito con accordo provinciale di settore per le imprese edili della provincia di Udine).
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
A norma dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità. D'altra parte, anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al già enunciato principio di diritto risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (principio affermato in controversia concernente la retribuzione imponibile ai fini contributivi e l'obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio di mensa aziendale istituito con accordo provinciale di settore per le imprese edili della provincia di Udine. La S.C., nella sentenza rescindente, aveva individuato nell'accordo "de quo" la fonte convenzionale di riferimento, nonostante la mancata adesione del datore di lavoro all'associazione sindacale stipulante l'accordo collettivo su tale servizio; le Sezioni unite, al tempo della pronuncia del giudice di rinvio, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, avevano espresso il principio di diritto secondo cui l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non potesse essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)