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Sez. 3, Sentenza n. 3736 del 21/12/1971 (Rv. 355541 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA RELATIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI DEBITI E CREDITI - RICORSO ALLA PROCEDURA DI RENDIMENTO DEI CONTI - POTERE INSINDACABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355541-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA RELATIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI DEBITI E CREDITI - RICORSO ALLA PROCEDURA DI RENDIMENTO DEI CONTI - POTERE INSINDACABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Le Disposizioni degli articoli 263 e seguenti cod proc civ, riguardano coloro che sono obbligati, per legge o per contratto, a rendere il conto dei negozi e degli Atti compiuti nell'interesse altrui o comune. Tuttavia, anche per la risoluzione delle controversie, aventi per oggetto rapporti di dare ed avere, il giudice di merito puo, con apprezzamento insindacabile, fare applicazione della procedura del rendimento dei conti. (V 2833'67, mass n 330409).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)