diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1554 del 29/04/1976 (Rv. 380302 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - ESTENSIONE AD OGNI CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO RAPPORTI DI DARE ED AVERE - RAPPORTO DI AGENZIA - OBBLIGO DI RENDICONTO - INSUSSISTENZA - ORDINE DEL GIUDICE DI RENDERE IL CONTO - LICEITA - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI AGENZIA DI ELEMENTI PROPRI DEL MANDATO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380302-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA - ESTENSIONE AD OGNI CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO RAPPORTI DI DARE ED AVERE - RAPPORTO DI AGENZIA - OBBLIGO DI RENDICONTO - INSUSSISTENZA - ORDINE DEL GIUDICE DI RENDERE IL CONTO - LICEITA - INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI AGENZIA DI ELEMENTI PROPRI DEL MANDATO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONFIGURABILITA.*

L'adozione della procedura del rendimento dei conti, prevista dagli artt 263 e segg cod proc civ, oltre ai casi in cui la disciplina del rapporto sostanziale dedotta in causa ponga espressamente a carico di una parte l'Obbligo del rendiconto, ma puo essere disposta dal giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, anche in ogni controversia avente ad oggetto rapporti di dare ed avere. Ne consegue che, nel rapporto di Agenzia, ancorche, secondo la configurazione tipica di legge, non ricorra a carico dell'agente un Obbligo di rendiconto generale, il rendiconto medesimo puo essere disposto dal giudice del merito il quale abbia accertato, nel caso concreto, la pattuizione della facolta dell'agente di riscuotere, anche sporadicamente, il prezzo delle merci vendute, con il conseguente Obbligo di rimessione delle somme e di specificazione dei titoli relativi; cio, a maggior ragione, quando l'indicata pattuizione configuri l'inserimento nel contratto di Agenzia, di elementi propri del mandato, per il quale la legge espressamente prevede l'Obbligo di rendiconto (art 1713 cod civ). (V 1046/75, mass n 374459; (V 3736/71, mass n 355541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 1746, Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)