Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 18/03/1975 (Rv. 374459 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Le Disposizioni del codice di procedura civile relative al rendiconto riguardano coloro che sono obbligati per legge a rendere il conto degli Atti e dei negozi compiuti nell'interesse di un'altra parte o nell'interesse comune. Pertanto, fuori dei casi in cui la legge sostanziale ponga esplicitamente a carico di una parte l'Obbligo di presentazione del conto, la procedura di cui all'art 263 cod proc civ e soltanto facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali commessi al giudice del merito, quanto all'ammissibilita e alla Rilevanza dei mezzi di prova piu idonei, secondo il suo apprezzamento, per l'accertamento del dare e dell'avere tra le parti. (V 3736/71, mass n 355541; 729/71, mass n 350529; (V 828/69, mass n 339163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)