Sez. 3, Sentenza n. 8352 del 19/09/1996 (Rv. 499660 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Violazione degli artt. 174 cod.proc.civ. e 79 disp.att. cod.proc.civ. - Nullità - Esclusione - Irregolarità di carattere interno - Sussistenza - Vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
La sostituzione del magistrato designato, ove compiuta in violazione degli artt. 174 cod.proc.civ. e 79 disp.att. cod.proc.civ., non dà luogo ad alcuna nullità, ma ad una mera irregolarità di carattere interno, la quale non costituisce vizio di costituzione del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)