Sez. 1, Sentenza n. 2810 del 28/03/1997 (Rv. 503397 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Del giudice istruttore senza l'osservanza delle forme ex artt. 174 cod. proc. civ. e 79 stesso codice disp. att. - Mera irregolarità di carattere interno - Configurabilità - Nullità del giudizio o della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
La sostituzione del giudice istruttore con altro giudice di pari funzioni e di pari competenza appartiene al medesimo ufficio giudiziario, anche se attuata senza l'osservanza delle forme previste dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. stesso codice, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)