Sez. 1, Sentenza n. 11238 del 28/12/1994 (Rv. 489446 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Istruttore - Impedimento - Sostituzione - Inosservanza degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. atti - Nullità del procedimento - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
Nel caso di assoluto impedimento del giudice istruttore - nella specie, in congedo per puerperio -, la sua sostituzione (per la quale non è necessario un provvedimento formale), anche se disposta in violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att., non implica violazione del giudice naturale e non da luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere regolamentare interno, la quale non incide sulla costituzione del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)