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Sez. 1, Sentenza n. 11238 del 28/12/1994 (Rv. 489446 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Istruttore - Impedimento - Sostituzione - Inosservanza degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. atti - Nullità del procedimento - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489446-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

Nel caso di assoluto impedimento del giudice istruttore - nella specie, in congedo per puerperio -, la sua sostituzione (per la quale non è necessario un provvedimento formale), anche se disposta in violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att., non implica violazione del giudice naturale e non da luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere regolamentare interno, la quale non incide sulla costituzione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)