Sez. L, Sentenza n. 25276 del 16/10/2008 (Rv. 605060 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | "Jus variandi" orizzontale riconosciuto all'azienda dalla legislazione speciale - Personale divenuto inidoneo alle mansioni precedenti - Mutamento della qualifica a seguito di partecipazione del lavoratore a concorso per l'accesso ad un posto con qualifica e trattamento economico inferiore - Applicabilità della disciplina speciale - Esclusione - Diritto alla conservazione del trattamento economico precedentemente maturato - Esclusione - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la disciplina speciale prevista dall'art. 3 del regolamento di cui all'allegato A) del r.d. n. 148 del 1931, che consente all'azienda, nell'esercizio dello "jus variandi", di trasferire il personale divenuto temporaneamente inabile al servizio nelle mansioni precedentemente svolte a mansioni diverse, con diritto alla conservazione (non della qualifica corrispondente ma) al trattamento economico e, nell'ipotesi di cui all'art. 27 del predetto regolamento, al mantenimento dell'anzianità maturata, non si applica ove il mutamento - della qualifica e anche del trattamento economico - si sia verificato a seguito della libera determinazione del lavoratore che abbia partecipato ad un concorso per l'accesso ad una qualifica inferiore. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore di riconoscimento di un assegno "ad personam" per la differenza retributiva conseguente al passaggio dalla qualifica di "conducente di linea" a quella di "addetto stazione e gestione", rilevando che l'acquisizione della nuova posizione era direttamente ed esclusivamente conseguente alle scelte operate dal dipendente che aveva partecipato ad un corso abilitante per una qualifica che, pur essendo posta ad un livello inferiore, gli garantiva maggiori possibilità di progressione di carriera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)