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Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 29/05/1987 (Rv. 453448 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SOLLECITAZIONI FATTE AL DEBITORE SENZA CARATTERE DI INTIMAZIONE O DI ESPRESSA RICHIESTA FORMALE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453448-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SOLLECITAZIONI FATTE AL DEBITORE SENZA CARATTERE DI INTIMAZIONE O DI ESPRESSA RICHIESTA FORMALE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, cod. civ., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale. (Conf 542/84, mass n 432773, sulla prima parte; (Conf 3886/80, mass n 407763, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)