Sez. L, Sentenza n. 3886 del 18/06/1980 (Rv. 407763 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - REQUISITI - RICHIESTE VERBALI O SOLLECITAZIONI FATTE A TERZI O ALLO STESSO DEBITORE SENZA CARATTERE DI INTIMAZIONE O DI ESPRESSA RICHIESTA FORMALE - INIDONEITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - REQUISITI - RICHIESTE VERBALI O SOLLECITAZIONI FATTE A TERZI O ALLO STESSO DEBITORE SENZA CARATTERE DI INTIMAZIONE O DI ESPRESSA RICHIESTA FORMALE - INIDONEITA.*
Poiche a norma dell'art 2943 ultimo comma, cod civ sono idonei ad interrompere il corso della prescrizione soltanto gli Atti che valgono a costituire in mora il debitore, quali le intimazioni o le richieste fatte per iscritto, non hanno tale idoneita sia le richieste verbali, sia le sollecitazioni fatte a terzi od allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni di desiderio o di giudizio, senza carattere di intimazione o di espressa richiesta formale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)