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Sez. 5, Sentenza n. 1209 del 26/11/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116868 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - FALSA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO NOTORIO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116868-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - FALSA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO NOTORIO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*

La falsa dichiarazione, resa in un atto notorio, intanto integra il reato ex art 483 cod pen in quanto sia accertato, e tale accertamento va fatto caso per caso, che l'atto sia stato ricevuto da pubblico ufficiale competente e che esso abbia per disposizione di legge la speciale funzione probatoria della veridicita delle asseverazioni in esso raccolte.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)