Sez. 5, Sentenza n. 1209 del 26/11/1970 Ud. (dep. 01/03/1971) Rv. 116868 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - FALSA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO NOTORIO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITA IDEOLOGICA - COMMESSA DA PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - FALSA DICHIARAZIONE RESA IN ATTO NOTORIO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
La falsa dichiarazione, resa in un atto notorio, intanto integra il reato ex art 483 cod pen in quanto sia accertato, e tale accertamento va fatto caso per caso, che l'atto sia stato ricevuto da pubblico ufficiale competente e che esso abbia per disposizione di legge la speciale funzione probatoria della veridicita delle asseverazioni in esso raccolte.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)