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Sez. 2, Sentenza n. 5211 del 28/12/1988 Ud. (dep. 13/04/1989) Rv. 181006 - 01

REATO CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTO - FALSITÀ IN ATTO - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181006-01

REATO CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTO - FALSITÀ IN ATTO - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PRIVATO - CONDIZIONI - CASO DI SPECIE.*

La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto era destinato a provare la verità. (nella specie, la Corte ha così qualificata l'attività del privato che era stato chiamato a rispondere del reato ex art. 479 cod. pen. perché in concorso con due pubblici funzionari, assolti con formula piena, mentre il "privato" era stato assolto con formula dubitativa). (V mass n 116868; (V mass n 127530).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)