Sez. 3, Sentenza n. 20886 del 27/04/2012 Ud. (dep. 30/05/2012) Rv. 252770 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Assunzione della prova - Conduzione materiale dell'esame affidata al perito - Poteri del giudice - Controllo sul contenuto della domanda da rivolgere al testimone - Mantenimento - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE
L'esame del minore è un mezzo di prova la cui ammissione, assunzione e valutazione sono riservate al giudice, mentre l'eventuale conduzione materiale dell'esame da parte del perito resta uno strumento di cui è possibile avvalersi in circostanze particolari, senza che venga meno la "signoria" del giudicante sul contenuto della domanda da rivolgere al testimone. (Nella specie il ricorrente, condannato per violenza sessuale, contestava che il gup fosse intervenuto nel corso dell'esame condotto dal perito, nel momento delicato in cui la vittima sembrava volesse ritrattare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)