Sez. 3, Sentenza n. 11130 del 15/02/2008 Ud. (dep. 12/03/2008) Rv. 239003 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE | Esame del teste minorenne - Disciplina dettata dall'art. 398, comma quinto bis, cod. proc. pen. - Conduzione diretta da parte del giudice - Nullità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - UDIENZA - IN GENERE
Nel caso di esame protetto di minori di anni sedici nelle forme dell'incidente probatorio (art. 398, comma quinto bis, cod. proc. pen.) non ricorre alcuna ipotesi di nullità ove sia il giudice a condurre direttamente l'assunzione della prova testimoniale, in quanto l'esperto in psicologia infantile eventualmente nominato ai sensi dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., ha solo la funzione di assistere il giudice fornendo sostegno psicologico al minore ovvero indicare le modalità con cui devono essere preferibilmente poste le domande.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)