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Sez. 3, Sentenza n. 44448 del 16/10/2013 Ud. (dep. 04/11/2013) Rv. 258314 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Modalità dell'audizione protetta - Assistenza di un esperto di psicologia infantile - Obbligatorietà - Esclusione - Presenza della madre - Irregolarità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258314-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE

Non comporta alcuna nullità nè irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del cod. proc. pen. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 decies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)