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Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 12/02/2008 (Rv. 601764 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ESECUZIONE | Inizio dell'esecuzione nel pignoramento presso terzi - Individuazione - Decorrenza - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine - Sua correlazione all'interesse del debitore a far dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601764-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ESECUZIONE

Anche se il pignoramento presso terzi é una fattispecie complessa, che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, poiché l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ., da tale momento decorre anche il termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore che, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, più di ogni altro, ha l'interesse a far dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)