Sez. 3, Sentenza n. 9673 del 03/10/1997 (Rv. 508530 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ESECUZIONE | Espropriazione presso terzi - Atto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. - Inizio dell'esecuzione - Decorrenza - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'ESECUZIONE
Pur se il pignoramento presso terzi è una fattispecie complessa, dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ. è inefficace, per il creditore procedente, qualsiasi disposizione successiva del credito (art. 2917 cod. civ.), e pertanto da tale momento inizia l'esecuzione (art. 481 cod. proc. civ.) e decorre il termine per l'opposizione, da parte del debitore, agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (nella specie al pignoramento presso il terzo, notificato oltre novanta giorni dalla notifica del precetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)