Sez. 3, Sentenza n. 2473 del 30/01/2009 (Rv. 606591 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Inizio dell'esecuzione - Individuazione ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore - Riferibilità al momento della notificazione dell'atto di pignoramento - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Pur configurandosi il pignoramento presso terzi come fattispecie complessa, che si perfeziona con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ., sicché è da tale momento che decorre il termine per l'opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore, il quale, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione, più di ogni altro ha interesse a far dichiarare il vizio della procedura. (Principio reso con riguardo al vizio dell'atto di pignoramento, consistente nella mancanza in esso dell'intimazione al debitore indicata dall'art. 492 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)