diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9090 del 06/06/2003 (Rv. 563999 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE | Competenza del giudice del lavoro - Esclusione - Competenza ordinaria del tribunale in composizione collegiale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563999-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE

L'azione sociale di responsabilità, esercitata da una società per azioni nei confronti di propri amministratori, a norma dell'art. 2393 cod. civ., non rientra nella speciale competenza per materia del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, "ex" art. 413 cod. proc. civ., ma spetta alla competenza ordinaria del tribunale (con riserva di collegialità "ex" art. 48 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'art. 88 legge 26 novembre 1990, n. 353).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)