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Sez. L, Sentenza n. 2458 del 04/03/2000 (Rv. 534582 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporto tra una società di capitali o ente assimilato e l'amministratore - Inclusione - Controversia concernente l'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534582-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Nel regime precedente all'art. 130 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - che, introducendo l'art. 144 - ter disp. att. cod.proc.civ., ha escluso che tra le controversie previste dall'art. 409 cod.proc.civ. siano comprese quelle di cui all'art. 50 - bis, comma primo, n. 5, seconda parte, cod.proc.civ. (tra cui l'azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori), controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale - la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o enti assimilati, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'esercizio delle funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod.proc.civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministratore e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività, come può essere quella prestata dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. Sussiste invece la competenza del tribunale (con riserva di collegialità ex art. 48 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'art. 88 legge 26 novembre 1990, n. 353) nei casi in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sia proposta da creditori sociali, o dal socio, o da terzi, nonché nel caso in cui l'azione sia esercitata dalla stessa società, senza che sussista (o sia dedotto) alcun rapporto di lavoro subordinato ovvero di prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, con l'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 88, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 130, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)