Sez. L, Sentenza n. 1321 del 01/03/1986 (Rv. 444759 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - MISURA DEI PERMESSI - MANCATA PREVISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - CRITERI APPLICABILI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - MISURA DEI PERMESSI - MANCATA PREVISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE - CRITERI APPLICABILI.*
L'art. 30 dello statuto dei lavoratori non stabilisce quale sia la misura dei permessi sindacali spettanti ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali di cui al precedente art. 19, ma rinvia per la Determinazione degli stessi alla contrattazione collettiva; pertanto, ove manchi una previsione del genere nella contrattazione collettiva o nelle pattuizioni aziendali, la quantità e le modalità di concessione dei permessi sindacali devono essere determinati dal giudice secondo i principi di correttezza e di equità di cui agli artt. 1175 e 1374 cod. civ. e contemperando gli opposti interessi delle parti. (nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto ai dirigenti sindacali i permessi previsti dall'art. 30 nella misura corrispondente a quella di cui all'art. 23 stat. Lavoratori; la suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 5847/85, mass n 443033; (V 5927/81, mass n 416694).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)