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Sez. L, Sentenza n. 5029 del 05/09/1988 (Rv. 459829 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI RETRIBUITI - COMPONENTI DI ORGANI DIRETTIVI - PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI TALI ORGANI DIRETTIVI - MANCANZA DELLE PREVISTE DETERMINAZIONI CONTRATTUALI - PRINCIPI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1988-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459829-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI RETRIBUITI - COMPONENTI DI ORGANI DIRETTIVI - PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI TALI ORGANI DIRETTIVI - MANCANZA DELLE PREVISTE DETERMINAZIONI CONTRATTUALI - PRINCIPI APPLICABILI.*

La disposizione dell'art. 30 della legge n. 300 del 1970 - la quale stabilisce che "i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti" - è una norma immediatamente precettiva, che rimanda ai contratti collettivi solo per la Determinazione delle modalità e la quantificazione dell'Esercizio dei diritti che ne derivano. Pertanto, in Mancanza delle previste determinazioni contrattuali - come nel caso di un contratto collettivo che preveda i permessi solo per i dirigenti dei Sindacati stipulanti il contratto stesso - l'Esercizio del diritto in questione non resta escluso, né limitato all'Esercizio di attività dirigenziali nei Sindacati impegnati nel contratto collettivo riguardante il dipendente, ma va regolato o con accordi individuali, oppure, secondo i principi generali (art. 1374 cod. civ.), dal giudice in conformità agli Usi o all'equità, nel rispetto dell'Obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) rapportato alle finalità della norma e con eventuale riguardo a discipline contrattuali collettive non regolanti il caso specifico, ma concernenti situazioni analoghe. (V 1321/86, mass n 444759; (V 5847/85, mass n 443033; (V 2693/84, mass n 434732; (V 5927/81, mass n 416694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1374, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)