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Sez. 4, Sentenza n. 9378 del 02/05/1975 Ud. (dep. 20/10/1975) Rv. 130930 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - PENA - DIMINUZIONE NELLA MISURA MASSIMA - IRROGAZIONE DELLA PENA BASE IN QUANTITA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130930-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - PENA - DIMINUZIONE NELLA MISURA MASSIMA - IRROGAZIONE DELLA PENA BASE IN QUANTITA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - LEGITTIMITA.*

Nell'Esercizio del potere discrezionale accordatogli dall'art 133 cod pen, ben puo il giudice di merito, senza per questo cadere in contraddizione, adottare criteri diversi per la commisurazione della pena detentiva e di quella pecuniaria congiuntamente irrogate. Ne sussiste contraddizione tra la concessione delle attenuanti generiche (e riduzione nel massimo) e l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)