Sez. 4, Sentenza n. 9378 del 02/05/1975 Ud. (dep. 20/10/1975) Rv. 130930 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - PENA - DIMINUZIONE NELLA MISURA MASSIMA - IRROGAZIONE DELLA PENA BASE IN QUANTITA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - PENA - DIMINUZIONE NELLA MISURA MASSIMA - IRROGAZIONE DELLA PENA BASE IN QUANTITA SUPERIORE AL MINIMO EDITTALE - LEGITTIMITA.*
Nell'Esercizio del potere discrezionale accordatogli dall'art 133 cod pen, ben puo il giudice di merito, senza per questo cadere in contraddizione, adottare criteri diversi per la commisurazione della pena detentiva e di quella pecuniaria congiuntamente irrogate. Ne sussiste contraddizione tra la concessione delle attenuanti generiche (e riduzione nel massimo) e l'irrogazione di pena superiore al minimo edittale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)