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Sez. 3, Sentenza n. 248 del 12/01/1979 (Rv. 396312 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE (RINUNZIA DELL'APPALTATORE ALLA REVISIONE DEI PREZZI).*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396312-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO RIGOROSO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE (RINUNZIA DELL'APPALTATORE ALLA REVISIONE DEI PREZZI).*

La rinuncia ad un diritto non puo essere presunta, ma puo essere manifestata in Forma tacita, la cui concludenza e univocita deve essere motivatamente apprezzata dal giudice del merito, dopo una correlativa, rigorosa indagine. (nella specie, la Corte ha cassato per difetto di motivazione la sentenza del merito, che aveva ravvisato una rinuncia dello appaltatore alla revisione dei prezzi, avendo questi preteso la somma per revisione dei prezzi solo molti mesi dopo aver consegnato l'opera ed avere percepito il compenso). (Conf 507/76, mass n 379165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1660

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)