Sez. 3, Sentenza n. 507 del 16/02/1976 (Rv. 379165 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - MANIFESTAZIONE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO 'LA RINUNCIA A UN DIRITTO NON SI PRESUMÈ - CONTENUTO - RIGOROSA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DA CUI SI VUOLE DEDURRE LA VOLONTA DI RINUNZIARE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - MANIFESTAZIONE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PRINCIPIO 'LA RINUNCIA A UN DIRITTO NON SI PRESUMÈ - CONTENUTO - RIGOROSA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DA CUI SI VUOLE DEDURRE LA VOLONTA DI RINUNZIARE - POTERE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio secondo cui la rinuncia a un diritto non si presume non importa che essa debba essere necessariamente manifestata in Forma espressa, ma mette soltanto in rilievo l'esigenza di una rigorosa valutazione del comportamento da cui si vuole dedurre la volonta di rinunziare, ai fini dell'indagine sulla sua univocita. La rinunzia puo, quindi, essere dedotta anche da manifestazioni tacite di volonta, tratte da circostanze concludenti ed incompatibili con l'intenzione di avvalersi del diritto stesso, ed il relativo giudizio si risolve in un accertamento non sindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (Conf 1445/73, mass n 364161; (Conf 691/70, mass n 345910; (Conf 3970/69, mass n 344410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)