Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 24/10/1968 (Rv. 336584 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - IMPLICITA - ELEMENTI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - IMPLICITA - ELEMENTI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
La rinuncia ad un diritto non si presume, tuttavia essa puo essere dedotta da un comportamento o da circostanze concludenti ed incompatibili con l, intenzione di avvalersi del diritto stesso, attraverso un giudizio che si risolve in un accertamento sulla concludenza o meno degli elementi di merito sottratto al Sindacato di legittimita. Conforme alla sentenza n. 1145-66, massima n. 322299.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)