Sez. 1, Sentenza n. 1145 del 06/05/1966 (Rv. 322299 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - IMPLICITA - ELEMENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - IMPLICITA - ELEMENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinuncia ad un diritto non si presume; tuttavia essa puo essere dedotta da un comportamento o da circostanze concludenti ed incompatibili con l'intenzione di avvalersi del diritto stesso, attraverso un giudizio che si risolve in un accertamento sulla concludenza o meno degli elementi di merito sottratto al Sindacato di legittimita. (Conf 63/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)