Sez. 1, Sentenza n. 691 del 17/03/1970 (Rv. 345910 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - MANIFESTAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDOTTA ABDICATIVA IMPLICITA - VALUTAZIONE RIGOROSA - OBBLIGATORIETA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - MANIFESTAZIONE ESPRESSA - NECESSITA - INSUSSISTENZA - CONDOTTA ABDICATIVA IMPLICITA - VALUTAZIONE RIGOROSA - OBBLIGATORIETA.*
Il principio che la rinunzia si presume non importa che essa debba essere necessariamente manifestata in Forma espressa, ma mette, soltanto, in rilievo l'esigenza di una rigorosa valutazione del comportamento di cui si vuole inferire la volonta di rinunziare ai fini dell'indagine sulla sua univocita. (V 3970-69, massima n 344410 3454-69, massima n 336584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)