Sez. 1, Ordinanza n. 5388 del 11/03/2005 (Rv. 580135 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Conseguenze - Ordinanza ingiuntiva - Opposizione - Vizio denunciato - Attinenza ad un atto del procedimento formativo - Pendenza di giudizio dinanzi al giudice amministrativo in ordine alle legittimità di tale atto - Sospensione del giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Per la sospensione necessaria del processo"ex" art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato. Ne consegue che non deve essere sospeso il giudizio d'opposizione avverso una sanzione amministrativa per inosservanza di un'ordinanza di sgombero in relazione alla pendenza davanti al giudice amministrativo d'impugnazione di detta ordinanza, allorquando il vizio asseritamente invalidante dell'ordinanza ingiunzione concerna tale atto del suo procedimento formativo, potendo il giudice dell'opposizione decidere con efficacia di giudicato anche le questioni di legittimità dell'ordinanza ingiunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)