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Sez. L, Sentenza n. 3279 del 20/04/1990 (Rv. 466736 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - PROMOZIONI - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE O DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - DOMANDA DEL DIPENDENTE NON PROMOSSO DIRETTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO - DIFETTO DELLA PROVA SPECIFICA - AZIONE DI DANNI PER L'ILLEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI - PORTATA.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466736-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI - PROMOZIONI - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE O DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - DOMANDA DEL DIPENDENTE NON PROMOSSO DIRETTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OGGETTO - DIFETTO DELLA PROVA SPECIFICA - AZIONE DI DANNI PER L'ILLEGITTIMITÀ DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI - PORTATA.*

Con riguardo alle procedure concorsuali nell'impiego privato, il dipendente, il quale - allegando l'illegittimo espletamento di un concorso per l'avanzamento alla qualifica superiore, per non avere il datore di lavoro rispettato i criteri di selezione previsti dalla legge o dal contratto o dal regolamento interno o, comunque, per non essersi quest'ultimo conformato ai criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - agisca per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno consistente nella differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica superiore e quella percepita, deve provate (oltre all'illegittimità del concorso) anche che, se il concorso fosse stato legittimamente espletato, egli sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi. In difetto di tale specifica prova, l'illegittimità delle operazioni concorsuali, può fondare soltanto un'Azione di danni (liquidabili anche equitativamente) con riferimento, non già alle differenze retributive suddette, ma bensì alla mancata attribuzione della possibilità di vincere il concorso. (V 6858/87, mass n 455052; (V 7288/83, mass n 431885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)