Sez. L, Sentenza n. 6858 del 10/08/1987 (Rv. 455052 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - IN FORZA DI CONCORSO PER L'AVANZAMENTO - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL CONCORSO - AZIONE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSISTENTE NELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - FATTISPECIE RELATIVA A CONDANNA AL RISARCIMENTO PRONUNCIATA SUL SOLO PRESUPPOSTO DEL VIZIO DI LEGITTIMITÀ DEL CONCORSO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - IN FORZA DI CONCORSO PER L'AVANZAMENTO - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL CONCORSO - AZIONE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSISTENTE NELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - OGGETTO - FATTISPECIE RELATIVA A CONDANNA AL RISARCIMENTO PRONUNCIATA SUL SOLO PRESUPPOSTO DEL VIZIO DI LEGITTIMITÀ DEL CONCORSO.*
Con riguardo alle procedure concorsuali nell'impiego privato, il dipendente, il quale - allegando l'illegittimo espletamento di un concorso per l'avanzamento alla qualifica superiore per non aver il datore di lavoro (nella specie, una cassa di risparmio) rispettato i criteri di selezione previsti dalla legge, o dal contratto, o dal regolamento interno, o comunque per non essersi quest'ultimo conformato ai criteri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - agisca per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno consistente nella differenza tra la retribuzione corrispondente alla qualifica superiore e quella percepita, deve provare (oltre all'illegittimità del concorso) anche che, se il concorso fosse stato legittimamente espletato, egli sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - sul solo presupposto dell'accertamento del vizio di legittimità del concorso - aveva condannato il datore di lavoro ad erogare al dipendente il trattamento economico corrispondente alla qualifica per la quale era stato bandito il concorso medesimo). (V 7288/83, mass n 431885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)