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Sez. L, Sentenza n. 7288 del 06/12/1983 (Rv. 431885 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PRIVATISTICA - PROMOZIONE DEL DIPENDENTE - CONCORSO - OPERAZIONI E VALUTAZIONI RELATIVE - CRITERI E MODALITÀ - OSSERVANZA - OBBLIGO DELL'ENTE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE - VIOLAZIONE DELLE PREDETTE REGOLE - CONSEGUENZE - DIVERSA RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PROPOSTA DAL DIPENDENTE.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431885-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PRIVATISTICA - PROMOZIONE DEL DIPENDENTE - CONCORSO - OPERAZIONI E VALUTAZIONI RELATIVE - CRITERI E MODALITÀ - OSSERVANZA - OBBLIGO DELL'ENTE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE - VIOLAZIONE DELLE PREDETTE REGOLE - CONSEGUENZE - DIVERSA RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PROPOSTA DAL DIPENDENTE.*

In tema di rapporto di lavoro di natura privatistica con gli enti pubblici economici, allorché la scelta del dipendente da promuovere debba avvenire mediante concorso, questi ha diritto soggettivo a che le relative operazioni e valutazioni avvengano secondo i criteri e le modalità previste dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva e, in ogni caso, alla stregua delle regole desumibili dal principio di correttezza. Peraltro, la Rilevanza di eventuali violazioni di tali regole deve essere valutata in relazione alla domanda proposta poiché se questa è diretta a far dichiarare la illegittimità dello scrutinio, è sufficiente per il suo accoglimento dare la prova dell'inosservanza delle regole stesse o dell'erronea od omessa valutazione di fatti o circostanze rilevanti, dovendosi in tal caso ripetere lo scrutinio e rimanendo impregiudicata la questione di quale sarà il posto spettante al candidato nella nuova graduatoria; mentre, ove sia richiesto al giudice di sancire il diritto alla promozione del dipendente questi è altresì gravato dall'Onere di provare che, qualora la lamentata violazione della procedura concorsuale non fosse avvenuta, avrebbe conseguito un punteggio tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione utile al conseguimento della promozione. (V 4250/81, mass n 414928; (V 5800/80, mass n 409628; (V 5688/79, mass n 402286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)