Sez. L, Sentenza n. 3964 del 02/05/1996 (Rv. 497300 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Spettanze retributive - Esclusione della decorrenza in pendenza di rapporto di lavoro ex Corte Cost. n. 63 del 1966 - Licenziamento con preavviso - Rilevanza della data del licenziamento - Esclusione - Differimento alla conclusione del preavviso - Configurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE
Il rapporto di lavoro prosegue, dopo l'intimazione del licenziamento, per tutta la durata del periodo di preavviso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. come inciso da Corte Cost. 10 giugno 1966 n. 63, la decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi del prestatore di lavoro subordinato è differita fino al compimento del periodo di preavviso e non già solo fino alla data di intimazione del licenziamento, essendo del resto dubbio che l'atto risolutivo possa far venir meno il comportamento rinunciatario del lavoratore, potenzialmente interessato ad una revoca dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 n. 4, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)