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Sez. L, Sentenza n. 9116 del 24/08/1991 (Rv. 473646 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Volontario ("ad nutum") - Preavviso | Autonomia rispetto all'atto di recesso - Esclusione - Forma scritta - Osservanza - Accertamento - Riferimento alla comunicazione dell'atto - Necessità - Decorrenza del termine di decadenza per impugnare il recesso - Differimento alla scadenza del preavviso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473646-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Volontario ("ad nutum") - Preavviso

Il preavviso non assume una specifica autonomia rispetto all'atto di recesso in quanto si configura come comunicazione di una decisione di recesso già presa, ma differita, nell'esecuzione, di un certo periodo di tempo che è appunto quello del preavviso. Ne consegue che la valutazione dell'osservanza della forma scritta, imposta dalla legge sotto pena di inefficacia del licenziamento, va compiuta con riguardo alla comunicazione suddetta, dalla cui ricezione decorre poi il termine di decadenza, di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, per l'impugnazione del licenziamento stesso, non rilevando in contrario la circostanza che, essendo stato questo intimato con preavviso, l'estinzione del rapporto si verifichi effettivamente soltanto alla scadenza del periodo corrispondente alla durata del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)